Obbligo di taglio delle siepi e potatura di rami sporgenti ai margini delle strade

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Obbligo di taglio delle siepi e potatura di rami sporgenti ai margini delle strade ai sensi art. 29 del vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992)

Data:

03 Giugno 2024

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Descrizione

CONSIDERATO che la presenza di siepi, alberature ed altri tipi di vegetazione posti ai lati delle strade può costituire situazione di pericolo ed intralcio alla circolazione, anche per i mezzi di soccorso;

RICHIAMATO l’art. 29 del vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) che prevede l’obbligo a carico dei proprietari confinanti con la sede stradale di:

- mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada;

- tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono o limitano la visibilità della segnaletica;

SI RACCOMANDA, con particolare attenzione alle zone collinari, ai proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali di:

- mantenere le siepi e le alberature in modo da non restringere o danneggiare la strada;

- tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità, dalla distanza e dall'angolazione necessarie;

- provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile, di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale;

SI AVVERTE che in caso di inottemperanza potranno essere applicate le sanzioni previste dall’art. 29 del Codice della Strada, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di inadempienza a procedere gli interventi potranno poi essere eseguiti d'ufficio senza alcuna ulteriore comunicazione e con addebito delle spese ai proprietari dei terreni confinanti interessati.

Si ringrazia per la gentile collaborazione.

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Ultimo aggiornamento: 03/06/2024, 10:58

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